Statuto

Art.1 - Costituzione

È costituita a norma dell’art. 36 del Codice Civile, l’Associazione denominata “Associazione Azioni a catena” con sede legale in Verona, via Medoro, 54 (ora vicolo dietro campanile San Tomaso 4, come da verbale di variazione sede) e può istituire e sopprimere uffici anche in altre località. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria.

L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

Art. 2 – Tipologia di associazione

L’Associazione non persegue fini di lucro.

Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dei propri

Associati, che possono avere diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Può in caso di necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Non è consentita la distribuzione ai soci, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale.

Art.3 – Finalità

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

1.promuovere, principalmente attraverso l'uso, la conoscenza e la confidenza con la bicicletta, una mobilità più sostenibile, più dolce, meno energivora e meno inquinante;

2.diffondere, anche tramite attività di promozione, informazione e formazione, una cultura di conservazione, rispetto e salvaguardia dell'ambiente;

3.recuperare, restaurare e riparare oggetti, in particolare biciclette, con l’obiettivo di ridurre il più possibile scarti e rifiuti e di educare ad un orientamento verso uno stile di vita e di consumo sempre più economico, misurato e consapevole;

4.riscoprire, riproporre e diffondere saperi antichi, come la riparazione e manutenzione della bicicletta, per recuperare il patrimonio della cultura popolare e locale e per coinvolgere in particolar modo i giovani nella conoscenza ed esercizio di queste pratiche;

5.promuovere una forma di socialità inclusiva, aperta e alternativa all'imperativo consumistico, ponendo l’accento sulle relazioni, sul confronto e scambio di saperi e sulla valorizzazione della persona.


Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art.4 – Socie e Soci

Le socie e i soci sono coloro che, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, condividono gli scopi dell’Associazione, se ne fanno promotori, collaborano alle attività associative e usufruiscono dei servizi dell’Associazione.

Art.5 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

● Assemblea dei Soci;

● Consiglio direttivo;

● Presidente;

● Tesoriere


Art.6 - Assemblea delle socie e dei soci

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.


Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci/e presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.


L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente oppure su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione dell’Assemblea avverrà prioritariamente a mezzo di e-mail (posta elettronica) inviata all'indirizzo risultante dal libro soci almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea.


Art.7 - Compiti dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

  • approvare il bilancio consuntivo;

  • stabilire l’importo della quota sociale annuale;

  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • determinare i programmi operativi dell'associazione e valutarne l'attuazione;

  • approvare l’eventuale regolamento interno;

  • eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, ma non il/la Presidente;

  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



Art.8 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, eletti dall’Assemblea.

Nel caso di sostituzione di membri decaduti o in caso di aumento del numero dei componenti del consiglio direttivo, stabilito dall'assemblea, e in mancanza di una lista di candidati non eletti, l'assemblea stessa elegge i nuovi membri con una votazione suppletiva.

Per le deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del presidente.


Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

Il consiglio nello specifico ha i seguenti compiti:

  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

  • sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo annuale e redigere il bilancio preventivo;

  • determinare il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;

  • assumere il personale;

  • eleggere il presidente;

  • ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;

  • proporre la quota annuale d’iscrizione degli associati, curarne la riscossione, verificare le eventuali inadempienze dei soci e nei casi previsti, deliberare l’esclusione di questi ultimi;

  • proporre all’assemblea con adeguata relazione, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo eventuale patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o pubblico interesse.

  • Istituisce sedi operative e/o amministrative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motiva di almeno un terzo dei Consiglieri.


Art.9 – Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell’Associazione e può,

pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell’Associazione; può accedere ai conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell’Associazione. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente è nominato a maggioranza dei/delle componenti del Consiglio direttivo tra i membri dello stesso.

Ha i seguenti compiti:

  • convoca e presiede il Consiglio direttivo;

  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

  • può aprire conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;

  • può sottoscrivere contratti di locazione e/o affitti.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio più anziano d’età.


Art. 9B – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal consiglio direttivo, coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli aderenti;

  • predispone lo schema di progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio;

  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento dei registri della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione relativa dei soggetti eroganti;

  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo



Art.10 – Modalità e durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito. Esse hanno durata di anni due e possono essere riconfermate.


Art. 11 - Ammissione delle socie e dei soci

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda ad un membro del Consiglio Direttivo. Nella domanda il richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

La qualifica di Socio viene conferita con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. L'eventuale non ammissione deve essere motivata.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.


Art. 12 - Recesso ed esclusione della socia e del socio

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

Recesso: può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell’Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l’accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Decadenza: il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative per 1 (uno) anno.

Esclusione: può essere escluso il Socio:

a) che svolga attività in contrasto con i fini associativi;

b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni.


Art. 13 – Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

● quote associative e contributi degli aderenti;

● sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

● sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

● rimborsi derivanti da convenzioni;

● entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

● donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.


Art. 14 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione della prima assemblea ordinaria. I soci possono prenderne visione.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono i medesimi fini sociali. E’ obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività associative.


Art.15 – Modifica dello statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate in una assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

Le relativa deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’Associazione.


Art.16 – Disposizioni transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


 

 

Art.1 - Costituzione

È costituita a norma dell’art. 36 del Codice Civile, l’Associazione denominata “La Scatenata” con sede legale in Verona, via Medoro n. 54 e può istituire e sopprimere uffici anche in altre località. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria.

 

L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

 

Art. 2 – Tipologia di associazione

L’Associazione non persegue fini di lucro.

Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria libera e gratuita dei propri

Associati, che possono avere diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Può in caso di necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Non è consentita la distribuzione ai soci, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale.

 

Art.3 – Finalità

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

1.promuovere, principalmente attraverso l'uso, la conoscenza e la confidenza con la bicicletta, una mobilità più sostenibile, più dolce, meno energivora e meno inquinante;

2.diffondere, anche tramite attività di promozione, informazione e formazione, una cultura di conservazione, rispetto e salvaguardia dell'ambiente;

3.recuperare, restaurare e riparare oggetti, in particolare biciclette, con l’obiettivo di ridurre il più possibile scarti e rifiuti e di educare ad un orientamento verso uno stile di vita e di consumo sempre più economico, misurato e consapevole;

4.riscoprire, riproporre e diffondere saperi antichi, come la riparazione e manutenzione della bicicletta, per recuperare il patrimonio della cultura popolare e locale e per coinvolgere in particolar modo i giovani nella conoscenza ed esercizio di queste pratiche;

5.promuovere una forma di socialità inclusiva, aperta e alternativa all'imperativo consumistico, ponendo l’accento sulle relazioni, sul confronto e scambio di saperi e sulla valorizzazione della persona.

 

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

 

Art.4 – Socie e Soci

Le socie e i soci sono coloro che, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, condividono gli scopi dell’Associazione, se ne fanno promotori, collaborano alle attività associative e usufruiscono dei servizi dell’Associazione.

 

Art.5 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

Assemblea dei Soci;

Consiglio direttivo;

Presidente;

Tesoriere

 

 

Art.6 - Assemblea delle socie e dei soci

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

 

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci/e presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

 

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente oppure su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione dell’Assemblea avverrà prioritariamente a mezzo di e-mail (posta elettronica) inviata all'indirizzo risultante dal libro soci almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea.

 

Art.7 - Compiti dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

  • approvare il bilancio consuntivo;

  • stabilire l’importo della quota sociale annuale;

  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • determinare i programmi operativi dell'associazione e valutarne l'attuazione;

  • approvare l’eventuale regolamento interno;

  • eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, ma non il/la Presidente;

  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

 

Art.8 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, eletti dall’Assemblea.

Nel caso di sostituzione di membri decaduti o in caso di aumento del numero dei componenti del consiglio direttivo, stabilito dall'assemblea, e in mancanza di una lista di candidati non eletti, l'assemblea stessa elegge i nuovi membri con una votazione suppletiva.

Per le deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

Il consiglio nello specifico ha i seguenti compiti:

  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

  • sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo annuale e redigere il bilancio preventivo;

  • determinare il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;

  • assumere il personale;

  • eleggere il presidente;

  • ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;

  • proporre la quota annuale d’iscrizione degli associati, curarne la riscossione, verificare le eventuali inadempienze dei soci e nei casi previsti, deliberare l’esclusione di questi ultimi;

  • proporre all’assemblea con adeguata relazione, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo eventuale patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o pubblico interesse.

  • Istituisce sedi operative e/o amministrative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motiva di almeno un terzo dei Consiglieri.

 

Art.9 – Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell’Associazione e può,

pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell’Associazione; può accedere ai conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell’Associazione. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Presidente è nominato a maggioranza dei/delle componenti del Consiglio direttivo tra i membri dello stesso.

Ha i seguenti compiti:

  • convoca e presiede il Consiglio direttivo;

  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

  • può aprire conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;

  • può sottoscrivere contratti di locazione e/o affitti.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio più anziano d’età.

 

Art. 9B – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal consiglio direttivo, coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli aderenti;

  • predispone lo schema di progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio;

  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento dei registri della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione relativa dei soggetti eroganti;

  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo

 

 

Art.10 – Modalità e durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito. Esse hanno durata di anni due e possono essere riconfermate.

 

Art. 11 - Ammissione delle socie e dei soci

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda ad un membro del Consiglio Direttivo. Nella domanda il richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

La qualifica di Socio viene conferita con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. L'eventuale non ammissione deve essere motivata.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

 

Art. 12 - Recesso ed esclusione della socia e del socio

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

Recesso: può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell’Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l’accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Decadenza: il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative per 1 (uno) anno.

Esclusione: può essere escluso il Socio:

a) che svolga attività in contrasto con i fini associativi;

b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni.

 

Art. 13 – Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

quote associative e contributi degli aderenti;

sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

 

Art. 14 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione della prima assemblea ordinaria. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E’ obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

 

Art.15 – Modifica dello statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate in una assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

Le relativa deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’Associazione.

 

Art.16 – Disposizioni transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.